Non sono tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica:
-Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW (30kW in zone montane).
-Impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, in regime di "cessione totale".
-Impianti elettrici utilizzatori con gruppi elettrogeni di emergenza, con potenza disponibile non superiore a 200 kW.
-Tutti gli Impianti di produzione di e.e. con potenza disponibile non superiore a 1 kW.
-Impianti di produzione di e.e. alimentati a biogas di qualsiasi potenza (Dlgs 26/2007).
Tutti gli impianti di produzione esenti da obbligo di apertura di "officina elettrica" devono comunicare all' Agenzia delle Dogane l'inizio dell'attività di produzione prima dell’allacciamento alla rete elettrica. In seguito a questa comunicazione l’AdD assegna un “Codice Ditta”, indispensabile per identificare l’impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria).